La “Legge di Stabilità 2016”, al comma 59 dell’unico articolo, ha integrato l’art.13 della legge 431/98 istituendo a pena di nullità l’obbligo di provvedere alla registrazione del contratto ad uso abitativo entro e non oltre 30 giorni dalla stipula nonché di darne “documentata comunicazione”, nei successivi 60 giorni, al locatario ed all’amministratore di condominio al fine di consentirgli di aggiornare il registro di anagrafe condominiale obbligatorio in seguito alla Riforma del Condominio di cui alla Legge 220/2012.