La notifica agli eredi del debitore esecutato

La facoltà di notificare un atto impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto presso il suo ultimo domicilio  è una agevolazione che l’ordinamento prevede in un tempo limitato (entro un anno dalla morte del de cuius) e in casi speciali (come al 303 c.p.c. e al 330 c.p.c. ai fini dell’impugnazione di una sentenza).
Per questo motivo “segnatamente è da escludere che la notifica impersonale e collettiva possa estendersi al pignoramento”  come espressamente affermato dalla Cass. civ. Sez. III, 25-09-2009, n. 20680  alla luce della crucialità della sua ingiunzione. la notifica deve essere mirata e personale.

Conseguentemente la necessità che nella fase esecutiva la notifica sia mirata e personale all’erede del debitore esecutato comporterà una propedeutica ricerca sull’identità degli eredi e sulla loro residenza.

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