E’ possibile chiedere al giudice la revoca dell’amministratore di condominio che presenti il rendiconto annuale della gestione all’assemblea per l’approvazione oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art. 1130 n. 10?

In proposito è utile ricordare che l’amministratore di condominio ha l’obbligo di rendicontare annualmente il proprio operato all’assemblea e di convocarla per la relativa approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 1130 n. 10 c.c.).
L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei conti nel termine di legge rappresenta una grave irregolarità dalla quale può discendere la revoca giudiziale del mandato (art. 1129, 12 comma n. 1, c.c.).
E’ quanto di recente indirettamente confermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza del 30 novembre 2017 n. 28764), secondo cui l’amministratore di condominio che presenti in ritardo i rendiconti delle gestioni annuali può essere revocato a norma dell’art. 1129, 11 e 12 comma c.c., a nulla rilevando la successiva approvazione, pendente il giudizio di revoca per inadempimento, dei rendiconti e la conferma dello stesso nell’incarico.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha, così, rigettato il ricorso proposto dall’amministratore di condominio contro il Tribunale di Napoli che lo aveva revocato dalla carica, indirettamente così confermando quanto già deciso dalla Corte d’appello di Napoli (decreto del 5.6.2014).
Quindi l’omessa o tardiva convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto costituisce, per il singolo condomino, pregiudizio “in re ipsa”.
Infatti, il legislatore della novella (l. 220/2012) ha tipizzato le fattispecie che conducono alla revoca (art. 1129, 11 e 12 comma c.c.) e la prima conseguenza è che non sembra esistere più alcun potere discrezionale del giudice in materia. Ciò vuol dire che anche una sola violazione tra quelle previste dalla legge costituisce motivo di revoca, a prescindere dal pregiudizio concreto eventualmente subito dal singolo condomino.
Pertanto, nelle ipotesi tipizzate, la lettera della legge prevale sulle valutazioni giudiziali di merito e la tardiva convocazione per l’approvazione del rendiconto equivale ad omessa convocazione, avendo il legislatore già, a monte, effettuato il giudizio di lesività dell’omissione e di automatico pregiudizio per il condominio, sanzionando l’amministratore con la revoca.

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