In caso di cambio del gestore telefonico, il cliente deve sempre pagare i costi di disattivazione?

Nel 2007 la Legge Bersani ha vietato l’applicazione di penali da parte di compagnie telefoniche nel caso in cui si decida di migrazione verso altro operatore, sono però addebitati generici “costi di disattivazione” che non sono sempre legittimi, allo scopo di garantire una maggiore concorrenza e di conseguenza produrre un abbattimento dei costi degli abbonamenti.
Il punto debole di tale Legge è stato proprio il vietare le penali ma allo stesso tempo considerare addebitabili i costi che il gestore telefonico deve sostenere per disattivare la linea in caso di migrazione verso altro operatore.
Infatti, con questa scappatoia i gestori fanno rientrare quelle che una volta erano considerate penali sotto la voce di “costi di disattivazione”, giocando sul fatto che proprio l’art. 1 c. 3 della legge aveva previsto la possibilità per le compagnie di richiedere l’applicazione di un rimborso di quei costi che loro stesse sopportavano per le operazioni di disattivazione del servizio. Nel contratto vengono elencati, così, diversi costi di disattivazione a seconda che si torni all’operatore originario, (solitamente Telecom Italia) o si opti per altro gestore telefonico concorrente.
Ciò chiaramente produce come effetto quello di disincentivare il recesso e/o la migrazione degli utenti verso altri operatori. Negli anni le associazioni dei consumatori hanno condotto vere e proprie battaglie contro compagnie, autorità di vigilanza e governo con l’unico obiettivo di ottenere una volta per tutte l’abolizione dei costi di disattivazione. Purtroppo questi sforzi non hanno prodotto risultati apprezzabili.
In ogni caso, ogni qualvolta un cliente effettui il cambio del gestore telefonico può richiedere la fattura con dettaglio delle voci di spesa e verificare che vi sia indicato il dettaglio dei costi sostenuti dal precedente gestore per quanto riguarda la disattivazione della linea.
Nel caso in cui non vi sia fornito il dettaglio dei costi di disattivazione e/o il vecchio gestore telefonico non vi metta nella condizione di prenderne visione è buona norma inviare Raccomandata A.R. alla compagnia telefonica. In tale documento è doveroso specificare che si ritengono non dovuti i costi di disattivazione e che se necessario verrà proposto ricorso presso il Corecom della vostra Regione.
Nei motivi del ricorso sarà necessario specificare che i costi di disattivazione se non sono provati e reali non devono essere pagati e che i costi di migrazione non sono dovuti al vecchio operatore perchè gli stessi sono in realtà sostenuti dal nuovo operatore che attiva la linea.
L’autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) e diversi Corecom regionali si sono pronunciati a favore dei consumatori e contro i costi di disattivazione che mascherano di fatto delle penali che la Legge Bersani bis voleva invece abolire. Ci sono quindi ottime possibilità di vedere accolto il proprio ricorso.
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Lo “Studio Legale Melorio” si occupa da molti anni della tutela del consumatore ed in particolare fornisce assistenza in controversie di tal genere, riuscendo ad ottenere risultati più che soddisfacenti per gli utenti danneggiati dai continui disservizi causati dai gestori telefonici.

Lo stesso, ove possibile, provvede all’anticipo di tutte le spese vive e non richiede alcun anticipo sul compenso dell’attività professionale.

Lo “Studio Legale Melorio” si rende disponibile al “gratuito patrocinio”, garantendo il diritto di difesa e ponendo l’onorario a carico dello Stato, nei casi di persone che non abbiano mezzi adeguati, o si trovino in condizioni economiche precarie, o, infine, non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.

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