I LEA e gli Audioprotesisti

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi livelli essenziali di assistenza sanitaria (cd. LEA).

In particolare, il decreto in commento concerne le cure e prestazioni garantite a tutti i cittadini del Paese, in forma gratuita o dietro pagamento di un ticket.

Questo provvedimento,  atteso per ben sedici anni, aggiorna le attività che il sistema pubblico della salute ha valutato necessarie per la diagnosi e il trattamento terapeutico di diverse patologie.
In particolare, come previsto all’art. 1, il Servizio sanitario nazionale assicura, nell’ambito dei LEA, la prevenzione collettiva e la sanità pubblica, l’assistenza distrettuale, e l’assistenza ospedaliera.
Tra le novità introdotte da tale legge va segnalato, per quanto specificamente concerne il problema delle ipoacusie, l’art. 17, a mente del quale il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni sanitarie che comportano l’erogazione di protesi, ortesi, ausili tecnologici nell’ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito.

L’art. 18, poi, elenca i destinatari di assistenza protesica.
In ambito audiologico sono stati accolti i seguenti significativi concetti:
• il fondamentale inserimento dello screening neonatale della sordità congenita con estensione a tutti i nuovi nati;
• l’urgenza di un adeguamento tecnologico dei presidi protesici;
• l’inserimento delle soluzioni per il ripristino dell’udito fra gli “ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato”: dunque, sul piano diagnostico, l’opportunità di superare le inaccettabili differenze regionali che finora hanno reso una chimera l’effettiva ed efficace universalità del servizio di screening neonatale, mentre dal punto di vista riabilitativo il passaggio dai dispositivi analogici a quelli digitali e il riconoscimento della prestazione professionale dell’audioprotesista quale condizione dirimente all’applicazione.
Sembrerebbe, dunque, essere apparentemente  una buona notizia per l’industria audioprotesica. Le nuove regole, infatti, promettono di estendere alle forniture pubbliche le nuove tecnologie che, ormai da parecchi anni, hanno portato sul mercato delle soluzioni per l’udito funzionalità e possibilità di personalizzazione del trattamento terapeutico che costituiscono davvero l’obiettivo primo di una corretta riabilitazione uditiva. Anche per questo gli analisti finanziari scommettono sugli effetti positivi che l’impatto della nuova normativa avrà sulla crescita del settore, sulla scorta di analoga esperienza già percorsa in Francia.

Ma la disciplina in commento, se da una parte dà finalmente attuazione a principi e regole attese da tanti anni, dall’altra rischia di favorire gli imprenditori del mercato audioprotesico di medie e grandi dimensioni a scapito di quelli medio-piccoli.

I primi, infatti, si troveranno ad essere titolari di una situazione di monopolio del mercato, quantomeno in via di fatto, che se da un lato può favorire il risparmio di danaro pubblico comprimendo i costi per la collettività delle forniture rese, dall’altro rischia tuttavia di vedere compressa la qualità delle prestazioni sanitarie erogate, standardizzate al ribasso.

La letteratura economico-giuridica definisce come «monopolio» la situazione in cui un imprenditore, nell’ambito di un determinato mercato, si trovi da solo ad importare, produrre, distribuire e/o vendere un dato bene o servizio. Per monopolio si può intendere dunque quella particolare configurazione industriale caratterizzata dall’esistenza di un solo produttore o distributore di un determinato bene o servizio sul mercato nazionale o su di altri mercati geograficamente più estesi o più ristretti. Va brevemente accennato che tale forma di mercato non è certo in sé vietata dal legislatore, bensì, al contrario, giuridicamente riconosciuta direttamente dalla Carta costituzionale (artt. 41 e 43 Cost.). Tanto premesso, va però, senz’altro, evidenziato che sono le ipotesi di monopolio di fatto quelle più insidiose, proprio perché, rilevando su di un piano esclusivamente economico e riposando su cause extragiuridiche sembrano sfuggire a qualsiasi qualificazione ed inquadramento. Può rilevarsi, allora, come siano proprio questi i casi che pongono dal punto di vista giuridico i problemi più rilevanti, sia, a monte, con riguardo al controllo circa la correttezza o meno dell’attività e delle modalità che hanno preceduto l’acquisizione di tale potere di supremazia sul mercato; sia, a valle, circa il corretto esercizio del potere, una volta che lo stesso sia stato acquisito. Infatti, mentre il monopolio di diritto è in qualche modo «sancito» da un provvedimento normativo che determina altresì i precisi limiti ed i controlli pubblicistici da esercitare, il monopolio di fatto opera al di fuori dal diritto, in maniera nascosta e «subdola», nel senso che, lungi dall’essere agevolmente riconoscibile a priori, può emergere soltanto al termine di un’attenta ed accurata analisi della realtà di fatto esistente in un dato settore economico.

Lo “Studio Legale Melorio” è fortemente presente nel settore del recupero crediti, offrendo un’idonea assistenza legale, sia stragiudiziale, sia giudiziale, soprattutto in ambito sanitario, da un lato cercando di ottimizzare i tempi d’incasso, e dall’altro impegnandosi a far conseguire gli interessi maturati ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231,  evitando, tra l’altro, in questo modo, che le imprese che ricorrono al credito bancario finiscano col vedere erosi i loro margini di guadagno.

Lo stesso, ove possibile, provvede all’anticipo di tutte le spese vive e non richiede alcun anticipo sul compenso dell’attività professionale.

Lo “Studio Legale Melorio”, in particolare, ha maturato in particolare una decennale esperienza nel recupero dei crediti vantati nei confronti delle Asl dalle aziende fornitrici di presidi parasanitari ed acustici vari, ai sensi della l. 30.3.1971, n. 118, e si propone di approntare  una idonea tutela dei suoi assistiti operanti nel settore del mercato audioprotesico, avverso le prospettate situazioni di «quasi monopolio», che l’avvento dei LEA comporterebbe.

 

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