Coronavirus, manovra speculativa e frode in commercio: è condanna penale

Nelle ultime ore aumentano vertiginosamente i casi di contagio da Coronavirus in Italia. E c’è anche chi fa leva sulla paura dei cittadini, sfruttando questa emergenza sanitaria per uno spropositato e, pertanto, illegittimo, guadagno.

Sempre più numerose le situazioni problematiche segnalate; si pensi alla parafarmacia di Varcaturo, in provincia di Napoli che è stata sorpresa a vendere mascherine con un rincaro di più del 350%. Si tratta di prodotti che, normalmente, hanno un prezzo di pochi centesimi, ma che, a causa dell’enorme richiesta, vengono venduti anche a 10 euro l’uno.
Comportamenti speculativi inaccettabili che interessano anche gli acquisti sul web: recentemente sono state perquisite anche le sedi di importanti e-commerce online grazie a denuncie partite direttamente dal Codacons.

Eppure la vendita a prezzi eccessivi di questi ed altri prodotti igienico-sanitari legati all’ “emergenza Coronavirus” non costituisce soltanto una condotta riprovevole a danno dei consumatori, ma configura, altresì, un reato punito dal nostro codice penale. Ogni cittadino, quindi, che si trovi in una situazione di questo genere, potrà denunciare l’abuso alla Guardia di Finanza.

Nonostante, infatti, l’art. 41 della Costituzione sancisca al suo primo comma la libertà dell’iniziativa economica privata, lo stesso stabilisce anche che quest’ultima “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana“.

Ed è proprio al fine di salvaguardare le esigenze economiche e sociali e, quindi, le esigenze dei consumatori, l’ art 501-bis del nostro codice penale sanziona le attività commerciali, o in generale le attività produttive, intente a compiere manovre speculative, ad occultare o accaparrare prodotti di prima necessità con il conseguente rincaro sul mercato interno, con la reclusione fino a tre anni,e una multa da cinquecentosedici euro venticinquemilaottocentoventidue euro.

La manovra speculativa su merci è un reato perseguibile anche d’ufficio la cui prova non è di complessa dimostrazione in quanto sarà sufficiente dimostrare l’aumento ingiustificato di un bene di prima necessità attuata da uno o più commercianti.

Sicuramente si tratta di un reato caratteristico di situazioni di emergenza se consideriamo che il citato art. 501-bis c.p. è stato introdotto con il decreto legge 404 del 1976, proprio per far fronte alle manovre speculative sui generi alimentari portata dalla crisi energetica di quegli anni. Ci aspettiamo, quindi, che la Cassazione, facendo fronte ai nuovi processi ci detti le linee guida per affrontare questa nuova e delicata circostanza.

La speculazione non è però l’unico reato in cui è facile incorrere in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo.

Recentemente infatti sono molte le attività commerciali che vendono ai consumatori articoli, quali mascherine o igienizzanti, spacciandoli per altri. E’ il caso, anche, dei prodotti senza marchio CE, marcatura che indica che il bene è conforme agli standard minimi di qualità.
Addirittura, sono stati segnalati e-commerce online che vendevano normalissimi prodotti sostenendo che si trattasse di vero e proprio “antidoto contro il coronavirus” . In queste ultime ipotesi si configura il reato di frode in commercio, sempre perseguibile d’ufficio: l’art 515 del codice penale punisce con la reclusione fino a due anni ed una multa pari a duemilasessantacinque euro tutte quelle attività commerciali che “consegnano all’acquirente una cosa mobile per un altra”.

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