CORONAVIRUS: Quali conseguenze nei rapporti commerciali?

Scuole chiuse, eventi e spettacoli sospesi. Interrotte anche le manifestazioni sportive.                        E’ evidente che il coronavirus e le conseguenti decisioni emergenziali, come quella del Dpcm del 4 marzo 2020, incidono ed incideranno su ogni fronte, inclusi rapporti debitori, clienti e fornitori.

La diffusione del Covid-19 all’interno del territorio nazionale ed internazionale rappresenta quindi un evento di tale portata da essere definito di “forza maggiore”.
Ma quali sono le conseguenze della forza maggiore nella gestione dei contratti?

-Innanzitutto l’art 1256 del nostro codice civile, autorizza, in casi come questo, nei quali l’impedimento non è imputabile al debitore, alla deroga, temporanea o definitiva, agli impegni commerciali assunti.                                                                                                                              Tuttavia non basta soltanto invocare l’esimente della forza maggiore per sottrarsi agli obblighi assunti.
1) Il fornitore dovrà dimostrare di aver fatto tutto quanto è in suo potere per limitare i danni al cliente. Dovrà quindi trattarsi di un evento di tale da non poter essere in alcun modo vinto.                   2) Sarà anche necessario che la parte obbligata comunichi tempestivamente ed in modo puntuale all’altro contraente l’impossibilità, sia essa temporanea o definitiva, di eseguire la prestazione così che la controparte possa anch’ella decidere di sospendere la propria. Considerando anche che restano vincolanti gli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e ss. cc

Tuttavia, considerando il combinato disposto tra il recente Dpcm del 4 marzo e il secondo comma del citato art. 1256, si dovrà valutare l’impossibilità di eseguire la prestazione analizzando i singoli casi concreti. Non è quindi possibile stabilire aprioristicamente se e quando le prestazioni divenute impossibili potranno ancora essere realizzate e quale sarà l’efficacia di tutti i contratti già stipulati.

– Sicuramente in molti casi non si parlerà di risoluzione del contratto, quanto piuttosto di sospensione: venendo meno, infatti, il fermo imposto dall’emergenza, potranno ristabilirsi, ove ancora convenienti per le parti, i precedenti equilibri contrattuali.

– Viceversa si parlerà di risoluzione, con annesse eventuali conseguenze risarcitorie, quando non sarà più possibile eseguire la prestazione essendo essa divenuta impossibile o di nessun interessa per il cliente.

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