Coronavirus e matrimoni annullati, chi ci rimette?

Le misure adottate dal Governo per contenere il diffondersi dell’epidemia in corso prevedono il divieto di qualsiasi assembramento.
In particolare, resta vietata, su tutto il territorio nazionale, la possibilità di celebrare matrimoni, così come ogni altra cerimonia.
Moltissime, dunque, le richieste di disdetta che gli sposi stanno rivolgendo ai fornitori di servizi per i ricevimenti nuziali come ristoratori o wedding planner.

Ma come si procede in questi casi?

Si tratta, in particolare, di come far fronte ai contratti ad esecuzione differita, conclusi tra i nubendi ed i fornitori prima dell’emergenza, ma che avrebbero dovuto eseguirsi durante il lockdown.
L’art 1256 del codice civile stabilisce che l’obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore.
Ebbene, a norma dell‘art 1463 cc, “nei contratti a prestazione corrispettiva la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta”
Il combinato disposto tra gli articoli sopra menzionati consentirebbe, quindi, ai futuri sposi, che non intendono rimandare le nozze, di vedersi rimborsare i soldi versati a titolo di caparra.
E’ opportuno, ad ogni modo, valutare la situazione caso per caso in quanto potrebbe essere possibile che il fornitore abbia impiegato tale caparra per far fronte a spese anticipate, come ad esempio, la prova dei menù.
I ristoratori e gli organizzatori di eventi, al fine di non perdere la caparra, potrebbero proporre a tutti gli sposi che non intendono rinunciare alle nozze, una data alternativa oppure procedere ad una rimodulazione delle condizioni contrattuali applicando sconti per date successive considerando che, in casi come questo, il dialogo tra le parti in gioco è necessario per trovare una soluzione su misura.

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Lo “Studio Legale Melorio” offre consulenza legale e tutela, sia stragiudiziale sia giudiziale, ai consumatori vittime di soprusi da parte:
-dei Tour Operator Nazionali ed Internazionali e delle Compagnie Aeree e di Navigazione, oltre che di trasporto in genere, ferroviario e su gomma (danni da vacanza rovinata);
– delle Compagnie Telefoniche (attivazione illegittima di servizi a pagamento, danni per disservizi alle attività commerciali, etc.);
– delle compagnie di Luce, Acqua, Gas.
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prodotti difettosi ed azioni di garanzia; contratti conclusi fuori dei locali commerciali, etc.).
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Lo stesso, ove possibile, provvede all’anticipo di tutte le spese vive e non richiede alcun anticipo sul compenso dell’attività professionale.
Lo “Studio Legale Melorio” si rende disponibile al “gratuito patrocinio”, garantendo il diritto di difesa e ponendo l’onorario a carico dello Stato, nei casi di persone che non abbiano mezzi adeguati, o si trovino in condizioni economiche precarie, o, infine, non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.

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